Pochi giorni fa è stata depositata l'importante sentenza con cui il
Tribunale di Milano ha condannato (sentenza n.14168 del 27 novembre
2012) a 8 mesi di reclusione, senza circostanze attenuanti e senza il
beneficio della sospensione condizionale della pena, un insegnate di
biologia presso un Istituto superiore di Milano, giudicato responsabile
dei reati previsti dagli articoli 544 bis e ter del Codice penale,
ovvero di uccisione di animali, aggravata da atti di crudeltà nei loro
confronti.
L'insegnate Carlo Rando era stato denunciato dalla LAV nell’ottobre
del 2010 per aver ucciso a martellate due conigli in classe. Il
professore, medico chirurgo, aveva fatto arrivare a scuola quattro
conigli, fatti appositamente uccidere per scopi didattici, ma due di
questi, ancora vivi, erano usciti fuori dal contenitore. A quel punto il
docente aveva prima cercato di strangolarli, quindi li aveva colpiti
ripetutamente a pugni, per poi uccidere uno degli animali sopravvissuto
alla prolungata violenza colpendolo a martellate sulla testa (ben 18
martellate!). Scene raccapriccianti, degne di bassa macelleria, ed
eseguite in presenza degli alunni, tra i quali 8 minorenni.
Determinante è stato poter accertare il trattamento riservato ad
animali che, secondo l’accusa, erano ancora vivi, ancora in grado di
percepire sofferenza: le testimonianze e le immagini video fornite sono
risultate sufficientemente esaustive in merito alla piena vitalità e
quindi reattività agli stimoli e al dolore dei conigli. Altrettanto
importante la circostanza che l’uccisione dei conigli – con le modalità
descritte ampiamente dai testimoni e, in parte, dal video agli atti –
sia avvenuta dinanzi a persone, di cui è stata lesa la sensibilità. Il
sentimento di pietà – bene giuridico tutelato dalle fattispecie
plurioffensive oggetto di censura – è stato gravemente leso anche per la
persona non presente ai fatti, la teste T. che, oltre ad aver riferito
in aula, aveva manifestato a una docente di essere rimasta scioccata
dalla visione del filmato. Se alcuni studenti erano disgustati, altri
avrebbero infierito sui cadaveri tagliandogli la coda o le orecchie,
dimostrando cinismo e di aver appreso la lezione di insensibilità.
Il professore ha dunque “commesso un atto di crudeltà nei confronti
di animali, in presenza di minori e in ambiente educativo”, ma ha anche
“ignorato le direttive del MIUR e gli stessi vincoli di prevenzione e
sicurezza posti dal Collegio dei Docenti per l’attività di dissezione”
(sub conditione per lo svolgimento di questa attività è che fosse
predisposto preventivamente un protocollo che assicurasse la provenienza
certificata degli animali e il trattamento in laboratorio secondo le
norme di sicurezza e prevenzione); ha “effettuato esperienze di
laboratorio con superficiale negligenza, introducendo nella scuola
materiali di incerta provenienza ed effettuando prelievi di sangue sugli
studenti”. Inoltre non aveva “curato opportunamente i rapporti
scuola-famiglia, omettendo di informare i genitori di studenti minorenni
dell’esercitazione della dissezione di conigli”. Perfino il
provvedimento disciplinare pronunciato dall’Ordine dei Medici, pur
riguardando aspetti differenti da quelli penali qui in considerazione,
affermava che “l’agire del Dottore è da considerarsi diseducativo nella
sua funzione di docente, in quanto veniva meno a quello che deve essere
il compito primario di ogni insegnante, cioè la trasmissione di valori
ai propri allievi e – nel caso specifico – l’educazione al rispetto di
tutti gli esseri viventi, valore fondante della società civile”.
Vano ogni tentativo dell'imputato di scaricare la responsabilità
sull’Istituto e sui docenti che, secondo l’imputato, avrebbero
autorizzato la dissezione, nonché sul macellaio che non avrebbe “fatto
bene il suo lavoro”, lasciando vivi animali che dovevano essere venduti
morti. L’anziano commerciante si sarebbe fatto convincere dal professore
a vendere i conigli interi, compresa la pelliccia, perché non potevano
essere acquistati in macelleria, motivando la necessità per “gli scopi
scientifici” perseguiti dal professore di biologia. Invece
l’approvvigionamento eventuale doveva avvenire tramite canali
autorizzati, non dalla “gestione casalinga” di un anziano commerciante
di carni.
L’imputato dunque si era rifornito di animali da dissezionare, in
violazione alle normative di settore che impongono l’approvvigionamento
da allevamenti specifici, essendosi recato da un qualunque
allevatore/macellaio che, peraltro, non poteva neppure vendere ad un
privato conigli interi, non scuoiati né eviscerati.
"Una sonora lezione quella inflitta dal magistrato: un caso grave
di supposta onnipotenza, in cui il medico-insegnante si crede un dio,
un comportamento deleterio per le vittime animali ma anche per
l'educazione dei giovani studenti - afferma Annalisa Gasparre dell'Ufficio legale LAV - L’attività
didattica è stata svolta senza procedere con le 'necessarie attenzioni e
procedure volte a salvaguardare non solo il trattamento dell’animale ma
anche la sicurezza delle persone presenti all’esperimento', e il
giudice aggiunge che tale attività di laboratorio posta in essere dal
professore non aveva alcun profilo di 'necessità' e dunque non rispetta
la nota del Ministero della Pubblica Istruzione con cui si afferma che
'l’utilizzo di animali negli esperimenti didattici' è 'seriamente e
vivamente sconsigliato', onerando i docenti ad utilizzare 'metodi
alternativi esistenti e giudicati scientificamente più efficaci sotto il
profilo didattico".
L’imputato ha dunque agito con coscienza e volontà di maltrattare gli
animali e di giustiziarli senza le precauzioni (e le attenzioni)
imposte dalla legge. L’imputato non poteva certo ignorare la normativa
di protezione degli animali, né quella extrapenale di riferimento. Senza
averne alcuna legittimità o titolo, provocava la morte con crudeltà
perché inetto all’eutanasia; non prima di averne causato il
maltrattamento di due dei conigli trasportati. L’uccisione – così come
avvenuta – nonché il maltrattamento anche singolarmente considerato, non
erano necessari. Di più. Avvenivano con crudeltà.
Il condannato è stato licenziato dalla scuola per un insieme di
censure che solo in parte ricalcavano l'imputazione penale, estendendosi
a profili ulteriori. Un provvedimento disciplinare gli è invece stato
comminato dall'Ordine dei Medici. Infine,la LAV ricorda che, a livello
universitario, gli studenti hanno il fondamentale diritto di fare
obiezione di coscienza alla sperimentazione animale grazie alla legge
413/93.
Fonte LAV
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